Quando un recupero edilizio si connota come nuova costruzione
31/10/2025 – Senza contiguità temporale dell’intervento di demolizione e ricostruzione e senza prova della preesistenza, l’opera realizzata è da considerare a tutti gli effetti come “nuova costruzione”; pertanto gli oneri sono dovuti.
Con questa motivazione il Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 6215 del 2025, ha respinto l’appello della società ricorrente contro il Comune, confermando la legittimità del contributo di costruzione ex art. 16 del D.P.R. 380/2001.
Specifiche della decisione e principio affermato
La vicenda riguardava nello specifico la richiesta di restituzione del contributo versato, sostenendo che si trattasse di un intervento volto al recupero del patrimonio edilizio, ovvero una mera ricost…Continua a leggere su Edilportale.com]]>

