Il direttore dei lavori risponde degli errori dell’appaltatore?

22/09/2025 – La responsabilità del direttore dei lavori (DL) non è una garanzia di risultato, ma l’esito di un dovere di sorveglianza tecnica attiva: controlli effettivi, visite periodiche, verifica della conformità al progetto/capitolato ed al fedele rispetto delle regole dell’arte, con contestazioni o sollecitazioni e, se necessario, ordini di sospensione ed eventuale ripristino o rifacimento delle lavorazioni erronee.
 
La Giurisprudenza di settore ha più volte precisato che questa “alta sorveglianza” non richiede un presidio continuo del cantiere, ma esige interventi tempestivi quando le lavorazioni non rispettino gli standard necessari.
 
Responsabilità del Direttore Lavori, il quadro normativo
Il dovere di controllo è la proiezione, nell’appalto, del potere di verifica concesso al committente (art. 1662 c.c.), il quale viene aff…Continua a leggere su Edilportale.com]]>